Regio decreto 1401/1930
Art. 22 — Tutte le deformita' ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, necrosi, pseudartrosi, …
Art. 22 Tutte le deformita' ossee ed articolari consecutive a traumatismi (calli di frattura, necrosi, pseudartrosi, iperostosi, ecc.) a grado tale da disturbare notevolmente la funzione di una importante parte del corpo. Nei casi giudicati modificabili, dopo trascorso il periodo della rivedibilita' e, nei militari, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali; in quelli dubbi, previo accertamento in un ospedale militare.
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