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Regio decreto 726/1930

Art. 22 — Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, …

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/22parte di Regio decreto 726/1930
Art. 22. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, o di militari morti per causa di servizio.

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