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Regio decreto 726/1930

Art. 10 — I corsi tecnico-professionali, di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1930/05/01/726/art/10parte di Regio decreto 726/1930
Art. 10. I corsi tecnico-professionali, di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, hanno la durata di un anno scolastico e sono prescritti: a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali; b) per i sottotenenti in servizio permanente dei carabinieri Reali.

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