Regio decreto 726/1930
Art. 10 — I corsi tecnico-professionali, di cui all'art
Art. 10. I corsi tecnico-professionali, di cui all'art. 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, hanno la durata di un anno scolastico e sono prescritti: a) per i sottotenenti in servizio permanente delle armi di artiglieria e del genio provenienti dai corsi speciali; b) per i sottotenenti in servizio permanente dei carabinieri Reali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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