Regio decreto 967/1929
Art. 6 — Art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546
Art. 6. (Art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546). Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore. In nessun caso l'amministrazione degli enti indicati all'art. 1 puo' essere assunta dall'Amministrazione comunale o dall'Amministrazione provinciale o dai componenti delle medesime.
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