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Regio decreto 967/1929

Art. 49 — Art. 8 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/49parte di Regio decreto 967/1929
Art. 49. (Art. 8 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Salvo quanto dispongono gli articoli 41, 42 e 43 del presente testo unico, quando gli amministratori di un Monte di prima categoria, con dolo o colpa grave, ancorche' non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'Istituto, il Ministero dell'economia nazionale procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili e per quale ammontare. La decisione del detto Ministero non pregiudica le ragioni del Monte, ne' quelle degli amministratori, ma serve per ottenere dall'autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi e vale come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

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