Regio decreto 967/1929
Art. 44 — (Art
Art. 44. (Art. 27 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli enti indicati all'art. 1 debbono trasmettere al Ministero dell'economia nazionale i loro bilanci consuntivi annuali debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regola mento.
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