Regio decreto 967/1929
Art. 41 — (Art
Art. 41. (Art. 24 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Il Ministero dell'economia nazionale e' in facolta' di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati alla Amministrazione dell'ente interessato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 967/1929 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.