Regio decreto 967/1929
Art. 34 — (Art
Art. 34. (Art. 13 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587). Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti e possono egualmente assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili e ai titoli di credito, che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, puo' altresi' essere loro conferito dall'autorita' giudiziaria, nei casi in cui a questa competa di provvedere alla nomina dell'amministratore.
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