Regio decreto 967/1929
Art. 3 — (Art
Art. 3. (Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli statuti degli enti indicati all'art. 1 del presente testo unico debbono contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, nonche' le norme per le modificazioni degli statuti stessi.
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