Regio decreto 967/1929
Art. 29 — (Art
Art. 29. (Art. 14 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli enti indicati all'art. 1, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono pero' tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 967/1929 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.