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Regio decreto 967/1929

Art. 29 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/29parte di Regio decreto 967/1929
Art. 29. (Art. 14 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli enti indicati all'art. 1, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono pero' tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni.

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