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Regio decreto 967/1929

Art. 27 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/27parte di Regio decreto 967/1929
Art. 27. (Art. 12 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorita' giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo e' inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del legale rappresentante del minore. L'opposizione, per essere valida, deve essere fatta in iscritto all'Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto. Finche' l'opposizione sussiste, nessun pagamento avra' luogo senza il consenso dell'opponente o senza l'ordine dell'autorita' giudiziaria competente.

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