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Regio decreto 967/1929

Art. 24 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/24parte di Regio decreto 967/1929
Art. 24. (Art. 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 1 del R decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). I versamenti ed i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto. Il libretto di risparmio nominativo puo' essere dato e pagato ai minori, salvo l'opposizione del rappresentante legale del minore. Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione.

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