Regio decreto 967/1929
Art. 13 — (Art
Art. 13. (Art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587, ultimo comma). Se nel termine di un quinquennio dalla data di istituzione di una nuova Cassa di risparmio o dalla classificazione di un Monte di pieta' in prima categoria, l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla Cassa e dal Monte di pieta' non avra' raggiunto i cinque o i dieci milioni di lire, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 12.
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