Regio decreto 967/1929
Art. 10 — (Art
Art. 10. (Art. 6 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396; art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 440). Le amministrazioni dei Monti di pieta' di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50,000 abitanti e di sette negli altri Comuni. Quando l'amministrazione e' composta di cinque membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'economia nazionale, uno dall'Amministrazione provinciale, uno dall'Amministrazione comunale e uno dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale fra gli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione. Quando l'amministrazione e' composta di sette membri, questi sono nominati: due dal Ministero dell'economia nazionale, uno dall'Amministrazione provinciale, due dall'Amministrazione comunale, due dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale fra gli elettori anzidetti. I due membri di nomina governativa, scelti anche al di fuori degli elettori amministrativi residenti nel Comune ove ha sede l'istituzione, saranno nominati mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale e copriranno rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione. I Monti di pieta' che alla data di entrata in vigore del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396 (6 ottobre 1923), avevano l'amministrazione in comune con Casse di risparmio, conservano tale amministrazione, a norma dei rispettivi statuti organici, e sono considerati di prima categoria.
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