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Regio decreto 967/1929

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1929/04/25/967/art/1parte di Regio decreto 967/1929
Testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pieta' di prima categoria. Art. 1. (Art. 1 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª; art. 5 della legge 4 maggio 1898, n. 169; articoli 1 e 2 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396). Gli Istituti che si propongono di raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, conservano o acquistano la personalita' giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme e alle condizioni stabilite dal presente testo unico. I Monti di pieta', che per il rilevante ammontare dei depositi fruttiferi da essi ricevuti, abbiano assunto carattere prevalente di istituti di credito, sono classificati in prima categoria. Essi sono sottoposti alle disposizioni del presente testo unico, eccettuate quelle concernenti le Casse di risparmio fondate da associazioni di persone, nonche' la disposizione dell'art. 18 del presente testo unico.

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