Regio decreto 3458/1928
Art. 97 — Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925
Art. 97. (Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925). Per i sottufficiali e gli appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri Reali non provvisti di alloggio e' stabilita l'indennita' di L. 115 mensili se essi si trovano in citta' con popolazione di 250,000 abitanti o piu'; ovvero di L. 95 nelle citta' aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti.
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