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Regio decreto 3458/1928

Art. 93 — Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/93parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 93. (Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037). Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermita', sia che questa dipenda o no da cause di servizio, l'indennita' militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio. Essa non e' loro dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia.

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