Regio decreto 3458/1928
Art. 93 — Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037
Art. 93. (Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037). Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermita', sia che questa dipenda o no da cause di servizio, l'indennita' militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio. Essa non e' loro dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia.
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