Regio decreto 3458/1928
Art. 88 — Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713
Art. 88. (Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713). La paga giornaliera dei caporali e soldati e' ridotta alla meta' durante la punizione di prigione semplice; e' sospesa durante la punizione di prigione di rigore.
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