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Regio decreto 3458/1928

Art. 86 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/86parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 86. (Art. 25 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037). Gli stipendi e le paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi nonche' le paghe giornaliere dei musicanti, dei maniscalchi, degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali possono essere ridotti o sospesi. Sono ridotti: a) ai tre quinti a coloro che sono in licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio; b) alla meta' a coloro che sono in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra meta' se il giudizio non e' seguito da condanna; c) a non piu' della meta' e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermita', sia che questa provenga o no da cause di servizio, secondo verra' determinato nel decreto di collocamento in aspettativa. Sono sospesi: a) a coloro che sono in licenza straordinaria per motivi privati; b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino; c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci; d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglia; e) ai sergenti allievi ufficiali durante la licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

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