Regio decreto 3458/1928
Art. 83 — Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 83. (Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Quando lo stipendio dei marescialli viene determinato in base all'anzianita' di servizio, questa e' diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado: Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . . . . anni 6 Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . . . . » 10 Marescialli d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 Marescialli maggiori e gradi corrispondenti . . . . » 14
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