Regio decreto 3458/1928
Art. 81 — Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284
Art. 81. (Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284). Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non e' computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione.
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