Regio decreto 3458/1928
Art. 60 — L'indennita' per spese di alloggio non e' dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso…
Art. 60. L'indennita' per spese di alloggio non e' dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprano le cariche indicate nel precedente art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo. In tal caso l'indennita' stessa e' regolata con le norme contenute nel precitato art. 33.
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