Regio decreto 3458/1928
Art. 50 — L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in p…
Art. 50. L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui e' provvisto, dalla data di decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio. Lo stesso trattamento e' dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, e' trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati. Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare piu' di 15 giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potra' eccedere la durata di giorni 60.
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