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Regio decreto 3458/1928

Art. 45 — Art. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1215

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/45parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 45. (Art. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1215). Alle famiglie degli ufficiali con stipendio sospeso a norma della lettera d) del precedente art. 23 e' corrisposto un assegno alimentare nella seguente misura: a) un quarto dello stipendio di cui gli ufficiali sono provvisti, se ammogliati senza prole; b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con prole o vedovi con prole. L'assegno alimentare cessa da quando l'ufficiale perde il grado o e' collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio. Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale e' tenuto alla restituzione di quanto e' stato corrisposto per assegno alimentare a norma delle suindicate disposizioni.

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