Regio decreto 3458/1928
Art. 41 — Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 41. (Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, e' assegnata un'indennita' cavalli nella misura annua seguente: a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio: se provvisti di due cavalli . . . . . . . . . . . . . . L. 1200 se provvisti di un cavallo di proprieta' . . . . . . . . » 1000 se provvisti di un cavallo di carica . . . . . . . . . L. 700 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . . . » 600 b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio: se provvisti di cavallo di proprieta' . . . . . . . . . L. 800 se provvisti di cavallo di carica . . . . . . . . . . . » 500 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . . . » 400 Agli ufficiali « momentaneamente privi di cavallo » l'indennita' e' conservata per il periodo massimo di trenta giorni.
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