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Regio decreto 3458/1928

Art. 41 — Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/41parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 41. (Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, e' assegnata un'indennita' cavalli nella misura annua seguente: a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio: se provvisti di due cavalli . . . . . . . . . . . . . . L. 1200 se provvisti di un cavallo di proprieta' . . . . . . . . » 1000 se provvisti di un cavallo di carica . . . . . . . . . L. 700 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . . . » 600 b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio: se provvisti di cavallo di proprieta' . . . . . . . . . L. 800 se provvisti di cavallo di carica . . . . . . . . . . . » 500 se momentaneamente privi di cavallo . . . . . . . . . . » 400 Agli ufficiali « momentaneamente privi di cavallo » l'indennita' e' conservata per il periodo massimo di trenta giorni.

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