Regio decreto 3458/1928
Art. 3 — Primo comma dell'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 3. (Primo comma dell'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali e' fatta con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei Conti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 3458/1928 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.