Regio decreto 3458/1928
Art. 127 — I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di ser…
Art. 127. I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo, ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo (ordinario, capo e maggiore) al quale sono equiparati.
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