Regio decreto 3458/1928
Art. 124 — Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
Art. 124. (Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli ufficiali generali, che al 1° dicembre 1923 percepivano l'indennita' per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto all'indennita' maggiore.
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