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Regio decreto 3458/1928

Art. 124 — Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/124parte di Regio decreto 3458/1928
Art. 124. (Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395). Gli ufficiali generali, che al 1° dicembre 1923 percepivano l'indennita' per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto all'indennita' maggiore.

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