Regio decreto 3458/1928
Art. 112 — Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637
Art. 112. (Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). Il limite di quattro anni di cui all'art. 9 e' portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 36° anno di eta'.
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