Regio decreto 3458/1928
Art. 106 — I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il tr…
Art. 106. I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono provvisti, lo perdono in ogni altra specie di licenza. I sottufficiali stessi, quando sono ammalati in casa o ricoverati in stabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo a quello stabilito per gli ufficiali dagli articoli 64 e 65.
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