Regio decreto 3458/1928
Art. 103 — (Tabella b annessa al R
Art. 103. (Tabella b annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616). Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza e la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono regolate come per gli ufficiali richiamati dal congedo.
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