Regio decreto 3458/1928
Art. 10 — Art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 10. (Art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Agli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno riconosciuti, agli effetti del computo dell'anzianita' di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.
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