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Regio decreto 3458/1928

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1928/12/31/3458/art/1parte di Regio decreto 3458/1928
Testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito. Art. 1. (Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530). Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni fissi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonche' dalle disposizioni appresso indicate.

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