Regio decreto 3458/1928
Art. 1
Testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito. Art. 1. (Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530). Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni fissi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonche' dalle disposizioni appresso indicate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 56)) l'abrogazione dell'art. 1.
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