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Regio decreto 263/1928

Art. 8 — R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 2 R decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/8parte di Regio decreto 263/1928
Art. 8. (R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 2 R decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253). Presso ciascuno dei Comandi di cui all'art. 5 e' istituito un ufficio di contabilita' e di revisione incaricato della distribuzione dei fondi a tutte le Amministrazioni della circoscrizione nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero della guerra in relazione agli stanziamenti di bilancio, nonche' della revisione delle contabilita' degli Enti militari della circoscrizione per conto anche della Ragioneria centrale presso il Ministero della guerra. I detti uffici devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonche' per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti. Essi uffici devono altresi' fornire all'ispettore amministrativo territoriale i dati e le notizie che possono occorrergli per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente testo unico. Gli uffici di contabilita' e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del Corpo d'amministrazione.

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