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Regio decreto 263/1928

Art. 44 — Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/44parte di Regio decreto 263/1928
Art. 44. (Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511), Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare. Visto, d'ordine di sua maesta' il re: Il Ministro per le finanze: Il Ministro per la guerra: Volpi. Mussolini.

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