Regio decreto 263/1928
Art. 42 — Art. 40 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 2 legge 11 marzo 1926, n. 400
Art. 42. (Art. 40 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 2 legge 11 marzo 1926, n. 400). Le ispezioni amministrative ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorita' immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato, agli ospedali militari ed agli stabilimenti rispettivamente dipendenti, nonche' quelle alle direzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti d'artiglieria ed automobilistici, alle unita' di artiglieria, automobilistiche e di carri armati, limitatamente, per le unita', al servizio del materiale del gruppo C, sono fatte da ispettori amministrativi centrali o da funzionari civili del gruppo A. del Ministero della guerra. Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta per ogni esercizio finanziario, salvo per l'arma dei CC. RR. nella quale vanno eseguite almeno ogni due esercizi. Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il Ministro della guerra lo ritenga opportuno. I comandanti di corpo d'armata, i comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e il comandante generale dell'arma dei CC. RR. possono in casi speciali, per i quali occorre provvedere d'urgenza, fare eseguire agli enti compresi nella propria circoscrizione ispezioni amministrative straordinarie dagli ispettori amministrativi territoriali o da ufficiali dipendenti. Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e' trasmessa alla Corte dei conti.
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