Regio decreto 263/1928
Art. 33 — Art. 8 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253
Art. 33. (Art. 8 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253). Contro i provvedimenti emanati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, previo parere dei rispettivi ispettori amministrativi territoriali, in base alle disposizioni degli articoli 9, 24, 25, 30 e 31 del presente testo unico, non e' ammesso ricorso gerarchico. Il Ministro per la guerra, con suo decreto, provvedera' a decentrare sui comandi territoriali e sui corpi facolta' ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresi' le modalita' ed i limiti entro cui detti comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.
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