Regio decreto 263/1928
Art. 25 — Art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253
Art. 25. (Art. 3 R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 2253). Per i contratti che a norma dell'articolo precedente sono approvati dai comandanti di corpo d'armata, dai comandanti militari della Sicilia e della Sardegna e dal comandante generale dell'arma dei CC. RR., l'approvazione stessa e' fatta previo esame e parere scritto del rispettivo ispettore amministrativo territoriale e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto, con l'autorita' militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto.
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