Regio decreto 263/1928
Art. 16 — Art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857
Art. 16. (Art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857). Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla chiusura, dell'esercizio finanziario, possono farsi a favore degli uffici di contabilita' e di revisione aperture di credito in conto residui, da versarsi nelle contabilita' speciali e delle quali gli uffici stessi rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 14.
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