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Regio decreto 263/1928

Art. 13 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/13parte di Regio decreto 263/1928
Art. 13. (Art. 8 legge 17 luglio 1910, n. 511; R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857, e art. 56 legge di contabilita' generale dello Stato). Gli uffici di contabilita' e di revisione, per le spese da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi per conto degli Enti stessi dalle sezioni di tesoreria ai creditori traggono ordinativi di pagamento sulle rispettive Contabilita' speciali. Pei servizi di cui alle lettere g), h), i) ed l) dell'articolo 11 l'importo delle anticipazioni che gli uffici di contabilita' e di revisione distribuiscono agli Enti della propria circoscrizione, mediante gli ordinativi di pagamento, non puo' superare, per ciascun capitolo le L. 250,000, salve i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o di regolamenti.

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