Regio decreto 2598/1927
Art. 88 — La requisizione ultimata, per ogni capo prelevato, la commissione fara' le necessarie comunicazioni all'uffic…
Art. 88. La requisizione ultimata, per ogni capo prelevato, la commissione fara' le necessarie comunicazioni all'ufficio comunale o di prefettura in cui il capo e' inscritto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.