Regio decreto 2598/1927
Art. 7 — Le prefetture sono incaricate di tenere al corrente il ruolo di tutti gli autoveicoli senza guida di rotaie, …
Art. 7. Le prefetture sono incaricate di tenere al corrente il ruolo di tutti gli autoveicoli senza guida di rotaie, dei carri rimorchio e dei natanti a motore (di fiume, lago o laguna) aventi dimora abituale nel territorio della rispettiva provincia. Detto ruolo sara' tenuto sotto forma di schedario per: 1° gli autocarri (con qualunque specie di motore), per tali intendendo ogni specie di veicoli (autobus, autofurgoni, autoambulanze, autobotti, autofrigoriferi, ecc.) in cui venga comunque utilizzato un telaio avente requisiti analoghi a quelli del telaio degli autocarri; 2° le trattrici (con qualunque specie di motore), sia agricole che industriali; 3° i carri rimorchio relativi agli autoveicoli di cui sopra; 4° i natanti a motore. Per le altre specie di autoveicoli sara' sufficiente un registro simile a quello prescritto dall'art. 40 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. In detto registro debbono pero' essere trascritte tutte le necessarie indicazioni relative ai capi, specificate nella scheda di denuncia mod. 6. Lo schedario e' costituito da tante schede quanti sono i capi (autocarri, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore) esistenti nel territorio della provincia. Le schede, compilate su apposito modulo (mod. 4), vengono riunite in gruppi distinti per specie di veicolo e in ogni gruppo sono ordinate secondo l'ordine di progressione numerica delle targhe. Gli uffici di prefettura debbono inoltre tenere al corrente una rubrica alfabetica (mod. 5), nella quale verranno numericamente indicati tutti gli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore, di qualsiasi specie, appartenenti ad uno stesso proprietario. Nel ricevere le denunzie, di cui al seguente art. 9, le prefetture dovranno: a) se si tratta di un autocarro (o telaio di autocarro con qualsiasi specie di carrozzeria), trattrice, carro rimorchio o natante a motore, compilare una scheda mod. 4 da includere nello schedario, o apportare le necessarie varianti alla scheda gia' esistente; b) se si tratta di altra specie di autoveicoli, apportare le relative varianti sul registro di cui al terzo capoverso del Presente articolo; c) in ogni caso, far risultare tali variazioni nell'apposita colonna della rubrica mod. 5. Si ritiene esservi dimora abituale quando l'autoveicolo, carro rimorchio o natante a motore debba rimanere nella provincia piu' di 3 mesi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.