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Regio decreto 2598/1927

Art. 66 — Ai proprietari dei capi requisiti verranno rilasciati dei buoni firmati da due membri della commissione provi…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/66parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 66. Ai proprietari dei capi requisiti verranno rilasciati dei buoni firmati da due membri della commissione provinciale di visita ed accettazione e contenenti la data della consegna, l'indicazione della somma dovuta a ciascun proprietario e quella della localita' ove questi intende esigere il buono, purche' in essa abbia sede un corpo del Regio esercito od un ufficio postale (nel caso che il pagamento avvenga a mezzo di vaglia postale). I buoni sono esigibili entro due mesi, in qualsiasi giorno, a partire da quello della consegna, ma non oltre due mesi dalla consegna. Trascorso detto termine, non potranno esseri pagati senza autorizzazione ministeriale. Per quei proprietari che non intendessero accettare il prezzo stabilito dalla commissione per il pagamento e che, riservandosi di adire l'apposito collegio istituito per le controversie, rifiutassero di ricevere il buono rilasciato dalla commissione per non incorrere nella decadenza da ogni diritto al reclamo previsto dal seguente art. 67, la commissione prendera' apposita nota nel verbale riassuntivo di cui all'art. 112 del presente regolamento, facendosi rilasciare dai proprietari stessi una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta offerta del prezzo o dell'indennita' e il rifiuto opposto (mod. 9). Tale dichiarazione dovra' essere immediatamente trasmessa al competente collegio previsto dall'art. 27 del testo unico.

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