Regio decreto 2598/1927
Art. 52 — La sospensione dell'alienazione dei capi precettati e la sua revoca - a mente dell'ultimo capoverso dell'art
Art. 52. La sospensione dell'alienazione dei capi precettati e la sua revoca - a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del testo unico - sono ordinate dal Ministero della guerra ai comandi di corpo d'armata territoriali e ai comandi militari delle isole. Questi, sulla base delle indicazioni ricevute, comunicano alle prefetture: il giorno e l'ora, a cominciare dai quali lo speciale provvedimento di sospensione o di revoca, entra in vigore, il territorio della provincia ed i capi ai quali si riferisce. Le prefetture debbono provvedere a fare al piu' presto analoghe comunicazioni agli uffici comunali interessati; a questi incombe l'obbligo di darne partecipazione ai proprietari mediante diffusa e sollecita affissione di appositi manifesti.
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