Regio decreto 2598/1927
Art. 48 — La precettazione preventiva consiste nel fare obbligo fin dal tempo di pace al proprietario di presentare all…
Art. 48. La precettazione preventiva consiste nel fare obbligo fin dal tempo di pace al proprietario di presentare all'autorita' militare, quando si verifichino le circostanze contemplate dall'art. 1 del testo unico, i capi soggetti a requisizione da lui posseduti e riconosciuti idonei ai vari servizi militari, nel luogo, giorno ed ora che verranno fissati dall'autorita' militare a mezzo di successive notificazioni. Essa si effettua mediante la consegna del precetto personale (che contiene l'indicazione dei capi sui quali si impone il vincolo), consegna normalmente fatta al proprietario, o al suo rappresentante, dai commissari militari durante le riviste o, in tutti i casi nei quali cio' non sia possibile, a mezzo dei comandi di stazione dei carabinieri Reali. L'intimazione del precetto e' completata dalla successiva notificazione dell'avviso personale al possessore dei capi precettati. L'avviso personale indica il luogo dove i capi precettati devono essere presentati all'atto della chiamata e la serie nella quale detti capi sono stati classificati. Esso e' recapitato al proprietario od al suo rappresentante a mezzo dei carabinieri Reali.
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