Regio decreto 2598/1927
Art. 44 — Passati i 30 giorni di cui all'art
Art. 44. Passati i 30 giorni di cui all'art. 25 del testo unico, i verbali di accertamento individuali relativi a quei contravventori che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo stesso, saranno trasmessi all'autorita' giudiziaria: gli altri saranno passati in archivio. Appena trascorso il detto periodo di 30 giorni, le prefetture trasmetteranno alle competenti intendenze di finanza una delle due copie del verbale riassuntivo ricevuto dai commissari militari. La copia deve essere completata dell'indicazione se sia stata fatta o meno la volontaria oblazione e, in caso affermativo, deve portare le indicazioni della somma pagata e della data e numero della bolletta emessa dall'ufficio del registro, quando il pagamento sia ivi fatto direttamente, oppure le indicazioni degli estremi che valgano a indicare la cartolina vaglia, quando il pagamento sia effettuato a mezzo di essa. In quest'ultimo caso occorre anche specificare l'ufficio del registro al quale e' diretta la cartolina stessa.
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