Regio decreto 2598/1927
Art. 40 — Gli autoveicoli momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria potranno essere visitati dai commissari che…
Art. 40. Gli autoveicoli momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria potranno essere visitati dai commissari che agiscono nella provincia in cui essi autoveicoli si trovano all'atto della rivista. Gli autoveicoli in riparazione saranno visitati nel luogo in cui le riparazioni vengono eseguite. Gli autoveicoli che, all'epoca della rivista, si trovano all'estero, potranno essere visitati al loro ritorno in Italia. Nei sopra indicati casi ed in quello in cui, per guasti non facilmente riparabili, le macchine non potessero essere presentate, i proprietari ne faranno oggetto di comunicazione al comando di cui al precedente articolo, per il tramite delle prefetture, servendosi eventualmente della parte 2ª del preavviso personale (mod. 8-C). Nel caso in cui gli autoveicoli, momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria, si trovino in una provincia nella quale non venga effettuata la rivista, il proprietario ha l'obbligo di dar comunicazione alla prefettura, presso la quale i capi sono iscritti, della data di ritorno in sede ordinaria degli autoveicoli. Puo' servire all'uopo la parte 2ª del preavviso personale. Gli uffici di prefettura trasmetteranno tale comunicazione al competente comando di corpo di armata o comando militare dell'isola che prendera' i provvedimenti necessari per la rivista dei capi su menzionati.
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