Regio decreto 2598/1927
Art. 35 — Il proprietario ha facolta' di far presentare le proprie macchine anche da altra persona, purche' questa sia …
Art. 35. Il proprietario ha facolta' di far presentare le proprie macchine anche da altra persona, purche' questa sia in grado di dare tutte le indicazioni che i commissari militari crederanno chiedere. Ferme rimanendo le disposizioni contemplate dagli articoli 22 e 23 del testo unico, i commissari militari, qualora lo giudichino opportuno, potranno visitare a domicilio le macchine che non vennero ad essi presentate.
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