Regio decreto 2598/1927
Art. 27 — Quando le violazioni previste dal precedente art
Art. 27. Quando le violazioni previste dal precedente art. 25 rivestano il carattere di delitto, a mente dell'art. 22 del testo unico, i verbali di accertamento individuali saranno trasmessi dai commissari militari all'autorita' giudiziaria, anziche' ai comuni, a norma dell'art. 121 del presente regolamento.
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