Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 25
Regio decreto 2598/1927

Art. 25 — Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo o nel tempo indicatogli, o renda impossibi…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/25parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 25. Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo o nel tempo indicatogli, o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gli incaricati dell'autorita' militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni degli articoli 22 o 23 del testo unico. Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ogni comune, un verbale riassuntivo in triplice copia e tanti verbali di accertamento, individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo. Una copia del verbale riassuntivo sara' trasmessa, a scopo di controllo sugli uffici comunali, al prefetto della provincia; un'altra al competente comando di corpo di armata o comando militare dell'isola; la terza al comune interessato. Tutti i verbali di accertamento individuale saranno invece trasmessi alla segreteria del comune di abituale residenza dei proprietari, cui essi verbali si riferiscono, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 27. La notificazione agli interessati della contravvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, e' fatta a cura del comune.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.